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Decreto Controlli – Ancora sull’introduzione di una disciplina transitoria per i manutentori antincendio

Riteniamo opportuno tornare sulle recenti modifiche al Decreto Controlli, già oggetto di nostre precedenti informative nel mese scorso, anche alla luce degli esiti di nostro interpello all’Amministrazione competente.

Al riguardo, rammentiamo che l’art. 6 -bis del D.M. 1° settembre 2021 introdotto dal D.M. 22 settembre 2026 limita l’applicazione della disciplina transitoria prevista dallo stesso articolo ai soggetti che abbiano presentato entro il 25 settembre 2026 regolare istanza per la valutazione dei requisiti. Di seguito riportiamo per pronta evidenza le disposizioni in commento:

«Art. 6 -bis (Disposizioni transitorie) . — 1. A decorrere dal 25 settembre 2026, i soggetti che entro tale data abbiano presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti stabiliti dal presente decreto, fino alla conclusione della valutazione e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 marzo 2027, possono continuare a eseguire gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, sulle attrezzature e sugli altri sistemi di sicurezza antincendio rientranti nelle tipologie oggetto dell’istanza.».

A decorrere dal 26 settembre 2026, pertanto, l’attività di manutenzione dei presidi antincendio può essere svolta esclusivamente dai soggetti in possesso dell’attestato di qualificazione previsto dal Decreto Controlli oppure da coloro che rientrano nella specifica disposizione transitoria introdotta dal decreto 22 settembre 2026.

Questi ultimi hanno sei mesi di tempo per validare la propria posizione e potranno quindi continuare a svolgere le attività di manutenzione e controllo fino alla conclusione della relativa procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo 2027.

Come pure ribadito dall’Amministrazione in esito all’interpello proposto in merito, coloro che non hanno presentato istanza per la valutazione dei requisiti entro il 25 settembre 2026 dovranno invece riavviare la procedura per ottenere la qualifica desiderata.

In considerazione di alcune richieste di chiarimento recentemente pervenute in merito ai corsi di formazione degli addetti antincendio, cogliamo infine l’occasione per confermare che per i seguenti corsi:

  1. formazione, l’abilitazione e l’aggiornamento degli addetti antincendio (art. 4 c. 1 e art. 5 – allegati III e IV del D.M. 2 Settembre 2021);
  2. formazione, abilitazione e aggiornamento dei docenti/formatori (art.6 – allegato V del D.M. 2 Settembre 2021);
  3. prove degli esami di qualificazione dei manutentori in riferimento all’art. 4 e 5 del D.M. 1 Settembre 2021 e s.m.i.

occorre riferirsi alla Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica del  Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ovvero fare riferimento alle Direzioni regionali e/o ai Comandi Provinciali. Per ogni informazione in tema di formazione, abilitazione e aggiornamento di addetti antincendio e di docenti/enti formatori invitiamo inoltre a consultare le pagine dedicate del sito internet del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, struttura incardinata nell’organizzazione del Ministero dell’Interno (Formazione, abilitazione e aggiornamento ADDETTI ANTINCENDIO e DOCENTI/FORMATORI | Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco).

SEDE LEGALE E OPERATIVA

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