Con l’interpello n. 4 del 17 ottobre scorso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile (quali quelle impiantistiche, ndr) è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere, ma non l’obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa.

L’interpello in commento conferma gli orientamenti ministeriali contenuti nei precedenti interpelli n. 56/2008 e n. 18/2012. In particolare, nella risposta a tale ultimo interpello, era già stato chiarito che “L’esonero dall’iscrizione alla Cassa edile, in base alla risposta ad interpello in questione, risulta strettamente collegato all’attività svolta dall’impresa e dallo specifico settore in cui la stessa opera e ciò in linea con il consolidato concetto per il quale l’istituto della Cassa edile, ‘in quanto originato e regolamentato dalla contrattazione di settore’, opera con riferimento alle sole imprese edili”.

Sul punto si era espressa, come noto, anche la Suprema Corte di Cassazione, stabilendo che l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili vige solo per le imprese che in concreto si occupano prevalentemente di edilizia (cfr. ordinanza del 26 maggio 2020 n. 9803).

Vieppiù alla luce del nuovo intervento ministeriale, le Casse Edili e/o le Edilcassa competenti dovranno rilasciare il DURC di congruità a tali imprese, non iscritte alla Cassa Edile/Edilcassa, senza imporre loro alcun obbligo di iscrizione.

Con l’interpello in commento, il Ministero precisa inoltre che resta fermo l’obbligo – da parte di dette imprese – di corrispondere eventuali costi del servizio di rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere.

In merito, ASSISTAL aveva rappresentato la necessità di escludere le imprese del settore impiantistico anche dai predetti “oneri di servizio” in occasione dell’incontro del 30 luglio scorso con i Responsabili della competente Direzione ministeriale.

Sarà, pertanto, necessario richiedere alla stessa Direzione di riconsiderare la precisazione ultimamente fornita sui medesimi costi, che continuiamo a ritenere indebitamente richiesti alle nostre Associate in quanto previsti da accordi sindacali di cui ASSISTAL non è Parte.