Il decreto-legge 19 febbraio  2026,  n.  19,  recante  ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di  ripresa e resilienza (PNRR)  e  in  materia  di  politiche  di  coesione,  è stato convertito in legge con la legge 20 aprile 2026 n. 50, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2026.

Il DL 19/2026 (DL PNRR) affronta la fase finale di attuazione del PNRR e interviene su vari ambiti della stessa fra cui il rispetto delle scadenze, la semplificazione delle procedure, il rafforzamento dei controlli e il sostegno alla programmazione della spesa pubblica.

Si tratta di un provvedimento di accelerazione e coordinamento che il legislatore ha adottato per facilitare l’attuazione degli investimenti nelle battute conclusive del piano.

Dal punto di vista delle imprese rappresentate da ASSISTAL, si segnala quanto previsto dall’art. 2 comma 10. In tale comma,  si prevede che, al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-operativo nella gestione e nella rendicontazione degli obiettivi e dei traguardi del PNRR e tenuto conto dei tempi necessari all’indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro in favore delle pubbliche amministrazioni centrali titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del decreto, sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle medesime condizioni, fino all’aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il termine di conclusione delle attività di rendicontazione e chiusura del PNRR.

Fermo restando il limite temporale di cui sopra, gli importi e  i  quantitativi  massimi  complessivi  degli  accordi quadro e delle convenzioni quadro sono incrementati fino al 50 per cento del loro valore iniziale, anche ove sia  già  stato  raggiunto  l’importo  o  il  quantitativo  massimo.

L’incremento è autorizzato a condizione che riguardi accordi  quadro o convenzioni quadro  diversi  da  quelli  per  i  quali  un  analogo incremento sia stato già  disposto  da  precedenti  disposizioni  di legge. In relazione all’incremento disposto,  gli aggiudicatari degli accordi quadro e delle convenzioni quadro possono esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dalla data  di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il DL 19/2026 istituisce (art. 24) uno strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, al fine di assicurare la realizzazione dell’Investimento 4.5 “Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche” della Missione 2, Componente 4, del PNRR che sarà gestito da INVITALIA che provvede a rendere a definire i criteri per la valutazione delle proposte privilegiando, in particolare, l’attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, nonché forme di partenariato pubblico-privato.

Le novità più importanti sono contenute nell’art. 27 che riguarda i Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale in relazione a investimenti in impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo.

Nello specifico, è istituito un programma di sovvenzione finanziaria per complessivi 795,5 milioni di euro, gestito direttamente dal GSE. Il beneficio è erogato sotto forma di contributo in conto capitale per impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e inseriti in configurazioni di Comunità energetiche rinnovabili (CER) o di Gruppo di autoconsumatori e ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, fino a un massimo del 40% delle spese ammissibili.

Il Decreto CACER, in vigore dal 24 gennaio 2024, che ha definito i criteri e le modalità per la concessione dei contributi PNRR, continua ad applicarsi per quanto non espressamente modificato dall’articolo 27 del DL PNRR.

Entro il 30 giugno 2026, il GSE stipulerà accordi di concessione con i soggetti beneficiari fino a concorrenza della dotazione finanziaria.

Il DL stabilisce che il GSE subentra al MASE nei rapporti in essere con i soggetti che beneficiano dei contributi relativi a questi investimenti e soprattutto che  il termine del 30 giugno 2026 non è più da intendersi come quello di conclusione dei lavori ma diventa la scadenza entro cui devono essere firmati gli accordi di concessione col GSE stesso. Dopo la stipula degli accordi di concessione dei programmi di sovvenzione tra il GSE e i soggetti beneficiari, i progetti possono essere realizzati entro 24 mesi dall’accordo e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

Il decreto chiarisce che restano validi i provvedimenti già concessi e le graduatorie già approvate.