Segnaliamo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 230 del 3 ottobre scorso (All. n. 1) della legge 26 settembre 2025, n. 144, recante «Delega al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione».
Il provvedimento – definitivamente approvato dal Senato il 23 settembre scorso dopo lungo dibattito, anche mediatico, in tema di salario minimo legale e regolamentazione dei rapporti di lavoro – intende valorizzare, tra l’altro, il sistema dei contratti collettivi, punto di riferimento per la determinazione dei minimi retributivi.
I principi ed i criteri direttivi contenuti nella legge delega – sub lett. a), c) ed e) – sono infatti diretti a:
- individuare quali contratti di riferimento i “contratti maggiormente applicati”, ovvero quelli sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale;
- estendere i trattamenti minimi anche ai lavoratori non coperti da contratti collettivi, facendo riferimento al contratto prevalente nel settore di appartenenza;
- contrastare il fenomeno dei contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni prive di reale rappresentatività (“dumping contrattuale”).
Pur essendo gli obiettivi del legislatore largamente condivisibili deve notarsi che il criterio utilizzato per individuare il contratto collettivo “di riferimento” è tradizionalmente quello della sottoscrizione da parte delle associazioni, sia datoriali che sindacali, comparativamente più rappresentative, formula adottata proprio al fine di selezionare gli agenti contrattuali effettivamente rappresentativi. Il richiamo ai “contratti maggiormente applicati”, prescelto dal legislatore nell’atto in commento, non appare pertanto il più congruo.
Circa i criteri indicati alla lettera b), occorre osservare che l’obbligo di riconoscere ai lavoratori coinvolti nell’appalto trattamenti economici complessivi minimi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali “di riferimento” è già previsto, nell’ambito degli appalti pubblici, dall’art. 11 del D. Lgs.36/2023 (c.d. Codice degli Appalti Pubblici) e, per quelli privati, dall’art. 29 del D. Lgs. 276/2003, come modificato dal D.L. 19/2024 (c.d. D.L. PNRR-bis).
Perplessità suscitano, infine, i criteri di esercizio della delega indicati alle lettere f ) e g), recanti misure per il rinnovo periodico dei contratti collettivi nazionali: l’eventuale riconoscimento ai lavoratori di incentivi e l’intervento diretto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esclusivamente sui trattamenti economici minimi, per ciascun contratto scaduto e non rinnovato entro i termini previsti dalle parti sociali o, comunque, entro congrui termini possono, infatti, introdurre rigidità al sistema delle relazioni industriali e ingiustificate limitazioni all’autonomia collettiva.
Per le considerazioni esposte, anche con il supporto della nostra Confederazione di rappresentanza, occorrerà attentamente valutare gli schemi dei decreti attuativi di volta in volta predisposti dal Governo.