Con la Circolare 24 settembre 2026, n. 20188, il Ministero dell’Interno si è nuovamente occupato degli obblighi di formazione degli addetti alla manutenzione delle attrezzature antincendio.
Nelle ultime settimane, tale argomento aveva infatti generato non poca confusione tra i datori di lavoro, preoccupati anche del rischio di possibili sanzioni. Dubbi anche dovuti alla successione temporale dei provvedimenti emanati nello scorso mese di settembre.
Con la richiamata Circolare del 24 settembre scorso il Ministero ha fornito, in particolare, una serie di importanti indicazioni operative e previsto un regime transitorio di qualificazione dei tecnici manutentori antincendio.
Come noto, i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ex art. 46, c.3, lett. a) punto 3 del dlgs 81/08 sono stati precisati con Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 1° settembre 2021 (c.d. “Decreto Controlli”).
L’articolo 4 di tale provvedimento prevede, in specie, che dette attività di controllo e di manutenzione possono essere svolte solo da personale tecnico appositamente qualificato, secondo le modalità di cui all’allegato II del medesimo Decreto.
La complessità del nuovo regime – fonte di preoccupazione specie per i datori di lavoro che impiegavano propri manutentori – aveva giustificato diverse proroghe alla sua entrata in vigore, originariamente prevista il 25 settembre 2022 e definitivamente fissata al 25 settembre 2026, anche in accoglimento delle istanze delle Associazioni di rappresentanza delle imprese (v. art. 1 del Decreto 15 luglio 2025 del Ministero dell’Interno).
Nell’imminenza del predetto termine il Ministero dell’Interno ha ulteriormente modificato il citato Decreto 1° settembre 2021.
In particolare, con Decreto 22 settembre 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 222 del 24 settembre 2026, è stato inserito nel c.d. “Decreto Controlli” il nuovo art. 6-bis secondo il quale «A decorrere dal 25 settembre 2026, i soggetti che entro tale data abbiano presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti stabiliti dal presente decreto, fino alla conclusione della valutazione e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 marzo 2027, possono continuare a eseguire gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, sulle attrezzature e sugli altri sistemi di sicurezza antincendio rientranti nelle tipologie oggetto dell’istanza.».
Il regime transitorio così previsto per i candidati manutentori ha, tuttavia, fatto emergere oggettive difficoltà, per parte di questi, di acquisire entro la data limite del 25 settembre u.s. il pre-accordo con il soggetto formatore/sede d’esame.
Tali criticità hanno indotto il Ministero dell’Interno a intervenire nuovamente con la predetta circolare 24 settembre 2026, n. 20188.
Limitatamente alle istanze trasmesse entro lo scorso 25 settembre, questa prevede che la mancata allegazione del pre-accordo al momento della trasmissione dell’istanza non la rende automaticamente improcedibile.
Nell’ipotesi descritta, il candidato potrà infatti allegare, nel relativo campo dell’apposito portale VV.F. “Corpo Digitale Abilitazione Tecnici Manutentori Qualificati”, una dichiarazione – secondo il format disponibile sullo stesso portale – con la quale si impegna a produrre il pre-accordo non appena sottoscritto e, comunque, in tempo utile per consentire la programmazione e lo svolgimento della valutazione.
Spetterà, poi, alla Direzione regionale competente acquisirla nell’ambito dell’istruttoria della domanda, quale integrazione della documentazione già presentata dal candidato.
La previsione del regime transitorio appare senza dubbio opportuna e consentirà un adeguamento più ordinato ai nuovi obblighi. Tra l’altro, occorre segnalare che, al fine di assicurare un’applicazione uniforme delle disposizioni introdotte dal nuovo decreto, la Circolare ha preannunciato che saranno fornite ulteriori indicazioni agli interessati.